ECCO IL COMUNICATO
Il Giudice sportivo premesso che in occasione delle gare disputate nel corso degli ottavi di finale sostenitori delle Società Catania, Fiorentina, Napoli, Roma e Spezia hanno, in violazione della normativa di cui all'art. 12 comma 3 CGS, introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato nel proprio settore materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala); considerato che nei confronti delle Società di cui alla premessa ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 13, comma 1. lett. a) b) ed e) CGS, con efficacia esimente, delibera di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa in ordine al comportamento dei loro sostenitori.
Ammenda di € 30.000,00 : alla Soc. ROMA per avere suoi sostenitori, al 6° del primo tempo, fatto esplodere, nel proprio settore e nel recinto di giuoco, due "bombe-carta", cagionando in tal modo lesioni personali ad un fotografo, postosi in prossimità della linea di fondo-campo; sanzione attenuata ex art. 14 n. 5 in relazione all'art. 13 lettere a) e b) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza; per avere inoltre nel corso della gara, un componente della panchina con funzione di allenatore in seconda fatto uso reiteratamente di una apparecchiatura rice-trasmittente (Regola n. 4 del Regolamento del giuoco del calcio); infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale.
Ammenda di € 1.000,00 : alla Soc. INTERNAZIONALE per avere suoi sostenitori, al 1° del primo tempo ed al 43° del secondo tempo, accesso due fumogeni nel proprio settore; sanzione attenuata ex art. 13 lettere b) ed e) CGS; per avere la Società concretamente operato con le forze dell'ordine a fini preventivi e di vigilanza.
b) CALCIATORI
CALCIATORI ESPULSI SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA
ED AMMONIZIONE ED AMMENDA DI € 1.500,00
YEPES Mario Alberto (Atalanta): per proteste nei confronti degli Ufficiali di gara; sanzione aggravata perché capitano della squadra (Prima sanzione); per avere, all'atto del provvedimento di ammonizione, assunto un atteggiamento intimidatorio nei confronti di un Assistente, rivolgendogli espressioni ingiuriose.
SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA
AMBROSINI Massimo (Fiorentina): doppia ammonizione per comportamento non regolamentare in campo.
SARDO Gennaro (Chievo Verona): doppia ammonizione per comportamento scorretto nei confronti di un avversario e per comportamento non regolamentare in campo.
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