ritenuto che tale condotta integra inequivocabilmente gli estremi del "comportamento discriminatorio per motivi di origine territoriale", rilevante ai fini sanzionatori (art. 11, nn. 1 e 3 CGS) per la sua "dimensione e percettibilità";
considerato che di tale comportamento dei propri sostenitori la soc. Bologna deve rispondere a titolo di responsabilità oggettiva nella misura indicata, quale minimo edittale, dal già citato art. 11 n. 3 CGS;
rilevato che trattasi di "prima violazione" della normativa in materia di comportamenti discriminatori, appare equo disporre la sospensione dell'esecuzione della sanzione alle condizioni di cui all'art. 16, n. 2bis CGS, in considerazione della concreta e continuativa collaborazione fornita dalla società alle Forze dell'Ordine nella prevenzione delle manifestazioni di violenza e di discriminazione;
P.Q.M. delibera di sanzionare la soc. Bologna con l'obbligo di disputare una gara con il settore denominato "Curva Bulgarelli" privo di spettatori, disponendo che l'esecuzione di tale sanzione sia sospesa per un periodo di un anno con l'avvertenza che, se durante tale periodo sarà commessa analoga violazione, la sospensione sarà revocata e la sanzione sarà aggiunta a quella comminata per la nuova violazione».
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